Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21540/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21540/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21540/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA MAURIZIO nato a NAPOLI il 19/02/1989 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIU15:157:9311:61_r_ti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e alla negazione delle attenuanti generiche - profili non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori - nonché in ordine alla dosimetria della pena, esattamente rideterminata nei termini negoziati; che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21540/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e alla negazione delle attenuanti generiche - profili non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori - nonché in ordine alla dosimetria della pena, esattamente rideterminata nei termini negoziati; che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01;

Parole chiave

Generato dall'IA
piano di esecuzione delle pene pena convenzionale remissione della pena attenuazione libera della pena adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA MAURIZIO nato a NAPOLI il 19/02/1989 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIU15:157:9311:61_r_ti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e alla negazione delle attenuanti generiche - profili non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori - nonché in ordine alla dosimetria della pena, esattamente rideterminata nei termini negoziati; che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01;

Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01); che a fortiori inammissibile è la contestazione sulla misura di una pena, di cui il ricorrente stesso ha convenuto l'irrogazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc I . sco Centofanti Niatrettal)2flch i - DEPOSITATO IN IN CAN oggi. LERI4