Ordinanza — n. 21540/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA MAURIZIO nato a NAPOLI il 19/02/1989 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIU15:157:9311:61_r_ti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e alla negazione delle attenuanti generiche - profili non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori - nonché in ordine alla dosimetria della pena, esattamente rideterminata nei termini negoziati; che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21540/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e alla negazione delle attenuanti generiche - profili non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori - nonché in ordine alla dosimetria della pena, esattamente rideterminata nei termini negoziati; che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA MAURIZIO nato a NAPOLI il 19/02/1989 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIU15:157:9311:61_r_ti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e alla negazione delle attenuanti generiche - profili non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori - nonché in ordine alla dosimetria della pena, esattamente rideterminata nei termini negoziati; che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01;
Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01); che a fortiori inammissibile è la contestazione sulla misura di una pena, di cui il ricorrente stesso ha convenuto l'irrogazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc I . sco Centofanti Niatrettal)2flch i - DEPOSITATO IN IN CAN oggi. LERI4