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Ordinanza — n. 21539/2022 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed for lack of special defense counsel signature under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the extraordinary appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the applicant rather than by a qualified defense attorney. The applicant argued for personal submission, but the court emphasized the mandatory requirement for a special defense counsel under the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected immediately without substantive review, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: An extraordinary appeal must be signed by a special defense counsel; failure to comply renders it inadmissible de plano.

Parole chiave

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extraordinary appeal special defense counsel inadmissible de plano criminal procedure code signature requirement court costs procedural defect diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
legge n. 103 del 2017
pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VITA GIAMPAOLO nato a CASCIANA TERME il 13/02/1957 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso straordinario; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore .--- t yIl Presidente France o Centofantí tterp11. DEPOSITATO IN CANCELLERIA