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Ordinanza — n. 21538/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21538/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNI AGRON nato il 05/05/1966 avverso la sentenza del 05/12/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONA KID:U~E-453 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso, che si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti, risulta manifestamente infondato; ciò in quanto i reati di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della medesima arma ben possono concorrere, pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Tengo, Rv. 257387-01).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21538/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., e risulta proposto sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti, risulta manifestamente infondato; ciò in quanto i reati di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della medesima arma ben possono concorrere, pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Tengo, Rv. 257387-01).

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti contrabbando di guerra arma personale parità delle armi

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNI AGRON nato il 05/05/1966 avverso la sentenza del 05/12/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONA KID:U~E-453 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso, che si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti, risulta manifestamente infondato; ciò in quanto i reati di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della medesima arma ben possono concorrere, pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Tengo, Rv. 257387-01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Frances o Centofanti /1/Ii.icA9.12iprkcf02_,• DEPOSITATO IN CAN LER1A oggi, 03 G I 02