Italian Court dismisses appeal as the suspended sentence issue was already precluded by prior inadmissibility ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the specific legal question regarding the conditional suspension of the sentence had already been definitively precluded. The original cassation request concerning this issue was previously ruled inadmissible, leaving the matter closed. Consequently, the current appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: When a specific legal issue raised in a cassation appeal was previously declared inadmissible, the question is definitively precluded, rendering any subsequent appeal on the same point inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDECCHIA LAURINA nata a MASSIGNANO il 19/03/1946 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso odierno; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, in quanto il giudizio di rinvio verteva sulla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, principale e accessorio, dopo che questa Corte aveva annullato senza rinvio l'originaria sentenza di appello limitatamente ad uno dei reati contestati, dichiarato prescritto; il motivo dell'originario ricorso per cassazione, inerente la mancata sospensione condizionale della pena, era stato invece dichiarato inammissibile e la questione risultava definitivamente preclusa; Rilevato, pertanto, che il ricorso odierno deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delea ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle \ spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consiglr_ ie e estensore Il Presidente Francesco Centofanti 2re 13.agiud: DEPOSITATO IN CANCE ERIA c• -\ oggf 03 GI