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Ordinanza — n. 21534/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it did not challenge the will, correlation, legal qualification, or legality of the penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21534/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Filomena Esposito and Di Dio Natalino inadmissible de plano. The applicants challenged a penalty application sentence, but their grounds did not fall within the exclusive categories permitted by law. Consequently, the court rejected the appeals and ordered the applicants to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty application sentences must exclusively challenge the expression of the accused's will, the correlation between the request and the sentence, the legal qualification of the act, or the legality of the penalty or security measure; appeals on other grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility penalty application sentence exclusive grounds for appeal de plano inadmissibility court costs and fines motivi di cassazione motivi che possono invocarsi impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO FILOMENA nato a NAPOLI il 02/11/1987 DI DIO NATALINO nato a FOGGIA il 19/01/1999 avverso la sentenza del 20/07/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; Rilevato che essi si dirigono avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risultano proposti per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc sco Centofanti ichecerFi "(—Th GJAL DEPOSITATO IN CAN 0 3 G og