Italian Court dismisses appeal as procedural grounds fail and factual complaints are mere grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the defendant's elected domicile applies to the main trial, not just the incidental proceeding, making any attempt to limit its scope invalid. The remaining grounds regarding the nature of the conduct and non-punishability were dismissed as mere complaints lacking factual basis. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 cod. proc. pen.; Art. 660 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen. The election of domicile in an incidental proceeding extends to the main trial, preventing its partition, while appeals based solely on factual disagreements without legal merit are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDAU MANUEL nato a SAN GAVINO MONREALE il 18/09/1981 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il primo motivo, di natura processuale, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (da ultimo, Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246-01);
Considerato che il secondo motivo, sull'idoneità della condotta contestata ad integrare molestia nel senso voluto dall'art. 660 cod. pen., e il terzo motivo, concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Franceto Centofanti DEPOSITATO IN CAN 9.1ERIA oggi.