Criminal appeal dismissed; vehicle search evidence valid; defendant's guilt exceeds proof of resistance threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible, ruling that the vehicle search was a valid, non-repetitive act whose results are fully usable in court. Although the appellant argued the search results were unusable, the Court held that even if so, the evidence of criminal responsibility for the contravention under Article 4 of Law No. 110 of 1975 would still surpass the threshold of proof of resistance. Consequently, the appeal was rejected in its entirety, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 legge n. 110 del 1975; The presence of contraband in a vehicle search constitutes valid evidence sufficient to establish criminal responsibility, and the defendant's claim that such evidence exceeds the threshold of proof of resistance is legally unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 28/05/2021 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, perché la presenza dei tre coltelli nel bagagliaio della vettura dell'imputato, occultati all'interno di un sacchetto, risulta dalla perquisizione veicolare, atto irripetibile pienamente utilizzabile in giudizio; che, quand'anche fossero inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato medesimo, come in ricorso sostenuto, l'affermazione della sua penale responsabilità, per la corrispondente contravvenzione all'art. 4 legge n. 110 del 1975, supererebbe la prova di resistenza, cui è abilitata anche la Corte di legittimità (Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Alberti, Rv. 258093-01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nel suo complesso inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente France o Centofanti tt39 .2" ch i p DEPOSITATO IN CANCELLERIA O 'L