Italian Court dismisses appeal as arguments lack specificity and merely repeat already rejected criticisms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the psychological element of the act, but the court found these arguments lacked specificity. The court determined the claims were merely repetitive of criticisms already adequately examined and rejected by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are articulated in fact but lack specificity, being merely reproductive of profiles of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI HABIBUR RAHMAN nato il 25/12/1979 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso; letta la memoria; Ritenuto che i motivi in questione - i quali, rispettivamente, deducono la violazione di legge e contestano la correttezza della motivazione, in ordine all'elemento psicologico del fatto ascritto, dalla Corte di appello già derubricato nella fattispecie del danneggiamento seguito da incendio (art. 424, primo comma, cod. pen.) - sono articolati in fatto e risultano privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc co Centofanti a pi iro p . icitt eak À. DEPOSITATO IN CA 03 ELLERIA