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Ordinanza — n. 21529/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grounds lack connection to specific sentencing violation reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific connection between the grounds raised and the court's detailed reasoning. The appellant argued against a conviction for violating Article 75, paragraph 2, of Legislative Decree 159/2011, but the court found these arguments generic and inconclusive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; An appeal based on generic and inconclusive grounds lacking a precise correlation with the specific motivation of the decision is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing violation Legislative Decree 159/2011 procedural costs Cassa delle ammende lack of correlation spese per le indagini

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE MARCELLO nato a CATANIA il 22/08/1981 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è basato su generici e inconcludenti rilievi, nient'affatto correlati alla puntuale motivazione ella decisione in scrutinio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consiiere estensore ......, Il Presidente Franct o, erCL_Itc2Lanti KchetaarFi i , DEPOSITATO IN CANCELLERIA 03 » L CANCE