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Ordinanza — n. 21528/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal arguments beyond mere criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21528/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding Article 75 of D.Lgs. 159/2011, but the court found the arguments lacked specificity. The court determined the appeal merely reproduced criticisms already adequately addressed and rejected by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without adding new legal grounds.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal repetition of arguments procedural costs Cassa delle ammende impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 36, comma 1, lett. b) c.p.c.
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTTOLI MASSIMO nato a PAVIA il 13/05/1963 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso - che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura, anche in punto di valutazione della prova, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedan particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente France co Centofanti M chel B pi DEPOSITATO IN CANCELLERIA --D_ ,2-022