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Ordinanza — n. 21525/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as it attacks procedural form not covered by the challenged judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances raised did not relate to the substantive provisions of the appealed judgment. The appellant argued the lower court failed to follow the specific procedural model outlined in Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the judgment was not adopted under that specific model, the appeal's censure was irrelevant and thus inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grievances raised do not relate to the provisions of the challenged judgment, particularly when the judgment was not adopted under the specific procedural model cited by the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural model requirement Article 444 criminal procedure irrelevant censure judicial review scope ammende per infrazione procedurale censure procedurali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI NICOLA nato a BARI il 08/03/1978 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge censure in nessun modo correlate alle statuizioni contenute nella sentenza stessa, la quale - diversamente da quanto il ricorrente assume - non è stata adottata secondo il modello delineato dall'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesc4Centofanti ichet L aahi , DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 03 G111 I