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Ordinanza — n. 21523/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole denial due to lack of review of discretionary sentencing authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the arguments against the parole denial were not suitable for a legality review. The appellant challenged the refusal of a reward permit, but the court found the lower court's decision adequately motivated by the gravity of the life sentence committed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 100 c.p.s.: The court of legality cannot review the exercise of the discretionary power granted to the supervision judiciary regarding the granting of penitentiary benefits, provided the decision is adequately motivated.

Parole chiave

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parole denial reward permit discretionary power legality review supervision judiciary life sentence inadmissible appeal inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Art. 100 c.p.s.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRALIA NUNZIO nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 09/09/1954 avverso l'ordinanza del 20/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione del permesso premio, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (vedasi il congruo riferimento all'assenza di revisione critica adeguata rispetto al grave reato commesso, sanzionato con l'ergastolo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Franceo C recto_Zti M eiltir p i . Cl.44A DEPOSr:ATO IN CA CELLERIA 0 3 7 r)(1(j'i, i1 0