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Ordinanza — n. 21522/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21522/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFFUSO MARIO nato a CASTROVILLARI il 09/01/1968 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, sono costituiti da mere generiche doglianze in punto di fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo, la volontà colpevole, la non lieve entità del fatto) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consige estensore . s-r Il Presidente Frances Ceetofati 71cdtuflectir ctk j • t------ DEP íN CANC LERIA 0 3 G o

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21522/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110 del 1975, sono costituiti da mere generiche doglianze in punto di fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo, la volontà colpevole, la non lieve entità del fatto) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consige estensore . s-r Il Presidente Frances Ceetofati 71cdtuflectir ctk j • t------ DEP íN CANC LERIA 0 3 G o

Parole chiave

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porto abusivo di armi rimborso delle spese di trasporto infrazione commessa per negligenza infrazione alla legge sulle armi infrazione alle norme della circolazione guida in stato di inattitudine
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