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Ordinanza — n. 21521/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaint regarding recidivism facts under recidivism law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21521/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it consisted solely of complaints regarding factual findings. The appellant challenged the lower court's assessment of recidivism based on a conviction for violating Article 75, paragraph 2, of Legislative Decree No. 159 of 2011. The court ruled that since the appeal lacked legal arguments and merely disputed facts, it failed to meet the requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints regarding facts or if it fails to demonstrate a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints recidivism assessment factual findings Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRAIDI SABRI nato a ASSISI il 29/05/1992 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione al rilievo della recidiva riferita all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore pIl Presidente Frances o Centofanti Artzsip4a. DEPOSITATO IN CAN LERIA oggi, 03