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Ordinanza — n. 21519/2022 — snpen Generato dall'IA

Defense objection to attendance due to professional conflict dismissed for failure to timely notify the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the defense's objection to attending specific hours of the hearing inadmissible. The defense argued that a professional conflict prevented attendance, but the court found no timely notification of this impediment. Since the procedural rule requires immediate disclosure upon discovering conflicting duties, the failure to notify rendered the objection invalid.

Regesto Legislator

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Art. 173 c.p.p.; Art. 174 c.p.p.: A defense impediment arising from professional conflict must be represented to the court immediately upon discovery of the procedural overlap; failure to do so renders the objection inadmissible.

Parole chiave

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defense impediment professional conflict timely notification procedural admissibility court attendance failure to notify inadmissible objection difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 173 c.p.p.
Art. 174 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254200-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZYKAJ EUGENT nato il 04/02/1991 avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché l'impedimento difensivo a presenziare all'udienza (o, come nella specie, a specifiche fasce orarie di essa), derivante da concomitante impegno professionale, deve essere tempestivamente rappresentato al giudice procedente (ossia non appena conosciuta la coincidenza di attività processuali: tra le molte, Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254200-01), come nella specie non avvenuto, essendo la pendenza del procedimento contestuale stata riferita solo ad udienza già iniziata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti ;the! BFZilii DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg