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Ordinanza — n. 21518/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying probation and home detention due to discretionary exercise.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the surveillance court's refusal to grant probation and home detention lacked legal grounds. The court ruled that the decision was properly motivated and constituted a valid exercise of the statutory discretion granted to the surveillance judiciary regarding penitentiary benefits.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 173, cod. pen. penitenziario: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's refusal to grant probation or home detention is based on a duly reasoned exercise of the discretionary power attributed to the surveillance judiciary by law.

Parole chiave

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probation denial home detention refusal surveillance judiciary discretionary power appeal inadmissibility penitentiary benefits Art. 585 c.p.p. inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 173, cod. pen. penitenziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI ENZO nato a PIZZIGHETTONE il 28/02/1963 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letti i motivi aggiunti; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare (e con specifico riguardo al primo istituto), ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato; Rilevato, pertanto, che il ricorso - e con esso i motivi aggiunti, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consi Vere estensore Il Presidente Franc o Centofanti Vichele Zl uzciU DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggl • O 3 6 022