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Ordinanza — n. 21515/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation denial, citing judicial discretion in penitentiary benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a probation denial by the Florence Supervision Tribunal, arguing against the exercise of judicial discretion in penitentiary benefits. The court ruled that the lower tribunal's decision was adequately motivated and that the appellant's arguments failed to justify a review of the discretionary power granted by law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 166 c.p.s.: The court declares an appeal inadmissible when it challenges the exercise of judicial discretion in granting penitentiary benefits or alternative measures, provided the lower decision is adequately motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial judicial discretion penitentiary benefits alternative measures inadmissible appeal Corte di Cassazione misure alternative dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.s.
Art. 166 c.p.s.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC VALENTINA nato a ROMA il 07/08/1988 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento al diniego dell'affidamento in prova, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Franc co Centofanti D Ep TO IN CA NCEL L ERIA oggi. _ OLÌ