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Ordinanza — n. 21513/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded legal and factual grievances regarding property crime conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21513/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment for property offenses, arguing legal violations and incorrect reasoning regarding aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding the first two grounds legally unfounded due to coherent logic and the remaining grounds to be mere complaints on facts.

Regesto Legislator

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Art. 12, commi 3 e 3-ter, T.U. imm.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded legal violations or mere factual complaints regarding property crimes are inadmissible when the lower court's decision exhibits coherent logic and exhaustively examines evidence.

Parole chiave

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property crime conviction inadmissible appeal manifestly unfounded aggravating circumstance mitigating circumstance Cassa delle ammende procedural costs immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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Art. 12, commi 3 e 3-ter, T.U. imm.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PAOLI MICHELA nato a MAGENTA il 23/12/1976 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo - che, rispettivamente, deducono la violazione di legge e contestano la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, T.U. imm. - sono manifestamente infondati perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità, è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori;

Considerato che i successivi motivi terzo e quarto, concernenti il rilievo dell'aggravante del fine di lucro e l'esclusione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente France o Centofanti npictut DEPOSITATO IN C NbELLERIA O JU 2022 og