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Ordinanza — n. 21511/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole denial due to lack of relevant mental illness status and social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Dino Cornacchia's appeal against the Milan parole supervision tribunal's order inadmissible. The tribunal had excluded the applicant's alleged mental illness from consideration, finding it did not meet the legal thresholds for relevance under Articles 147 and 47-ter of the Criminal Code. Consequently, the court upheld the original decision, ruling that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 147, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.: The exclusion of a mental illness status from parole proceedings is valid if the tribunal logically and autonomously determines it lacks relevance regarding social danger, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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parole supervision appeal mental illness relevance social danger assessment inadmissible appeal Criminal Code provisions allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 147, comma 1, n. 2, c.p.
Art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNACCHIA DINO nato a MILANO il 25/09/1947 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, connessi e congiuntamente esaminabili, risultano manifestamente infondati, perché lo stato rave infermità, rilevante ai fini degli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., è stato escluso dal Tribunale di sorveglianza alla stregua di valutazione logica, autonoma ed esaustiva, nonché aderente al dato normativo, anche sotto il profilo della pericolosità sociale ostativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigpere estensore Il Presidente Francelo Centofanti yggi npi . aiA DEPOSITATO IN CA LLERIA IL t