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Ordinanza — n. 21510/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and mere complaints on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations regarding sentencing guidelines and non-punishability, but the court found these arguments lacked specificity and were merely restatements of issues already rejected by the lower court. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to provide new, distinct legal grounds beyond general complaints on facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely restates arguments already examined and rejected by the court of first instance without providing new specific legal grounds or distinct factual analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mere complaints on facts reiteration of rejected arguments court costs and fine inadempimento reiterato rispetto del termine ritardo scusabile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che i successivi motivi secondo e terzo, concernenti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLAIA ANGELO ANTONIO nato a MILANO il 03/01/1974 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per reiterate condotte in violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza);

Considerato che i successivi motivi secondo e terzo, concernenti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la dosimetria della pena, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore France o C i Il Presidente t..T.Thtofati n Mi elUnc i f .. zr?am A DEPOSITATO IN CANC ERIA • os-P