Italian court dismisses prisoner's appeal regarding internal regulation application after transfer to a new prison facility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that a judicial decision accepting a prisoner's complaint based on internal regulations cannot be enforced after the prisoner is transferred to a different facility. The appellant, Attanasio, sought to apply regulations from his former institution, but the court noted that the new facility has its own regulatory framework requiring fresh verification. Consequently, the court held that the original decision could not form the basis of compliance without a new complaint addressing the current situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.; A judicial decision accepting a prisoner's complaint based on internal regulations of a former institution cannot be enforced after transfer to a new facility, as the new regulations and factual situation require a new complaint for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui la decisione di accoglimento del reclamo giurisdizionale del detenuto, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ove assunta sulla base della disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena, non può formare di ottemperanza dopo il trasferimento dell'interessato in altri istituti (avvenuto nella specie), essendo necessaria la previa ricognizione della regolamentazione in essi vigente, e della sottostante situazione di fatto, riservata alla sede di cognizione, attivabile mediante nuovo corrispondente reclamo (Sez. 1, n. 38033 del 09/07/2021, Attanasio;
Sez. 1, n. 72 del 29/11/2019, dep. 2020, Attanasio) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente France Ce tofanti Michele 13. hi DEPOSITATO IN CANCE RIA o