Italian court dismisses prisoner's appeal regarding jurisdictional complaint acceptance after transfer to a new prison facility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner challenged a lower court's decision to accept a jurisdictional complaint filed by a prisoner, arguing for its validity. The court ruled that accepting such a complaint based on internal regulations of a former prison facility is invalid after the prisoner has been transferred to a new institution, where new regulations and factual circumstances must be re-evaluated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis and Art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.; A jurisdictional complaint accepted by a court based on the internal regulations of a specific prison facility cannot be upheld after the detainee's transfer to a different facility, as the new regulations and factual situation require fresh judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui la decisione di accoglimento del reclamo giurisdizionale del detenuto, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ove assunta sulla base della disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena, non può formare di ottemperanza dopo il trasferimento dell'interessato in altri istituti (avvenuto nella specie), essendo necessaria la previa ricognizione della regolamentazione in essi vigente, e della sottostante situazione di fatto, riservata alla sede di cognizione, attivabile mediante nuovo corrispondente reclamo (Sez. 1, n. 38033 del 09/07/2021, Attanasio;
Sez. 1, n. 72 del 29/11/2019, dep. 2020, Attanasio)i Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Francescs) C ntofanti M irectig cgi1,0,4we DEPOSITATO IN CANC LE