Cassation court dismisses appeal against minor sentence increase in continued offense without explicit justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Gramoglia inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a minor increase in the base sentence for a continued offense, arguing the judge failed to explicitly justify the decision. The court ruled that when the penalty increase is slight, the judge is not required to provide explicit motivation, as the discretion under Article 132 of the Penal Code is presumed not abused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 cod. pen.; In cases of continued offenses where the base penalty is increased only slightly, the judge is not obliged to explicitly justify the decision, as it must be presumed that the discretionary power conferred by law was not abused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMOGLIA GIUSEPPE nato a COSENZA il 11/04/1978 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, il quale abbia aumentato la pena base in modo esiguo (come accaduto nella specie), non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, in quanto deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen. (tra le molte, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533-01); principio valevole anche in caso di riconoscimento della continuazione in executivis; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente r--- FranceI o Centofantí Miteleffiiprichi i. -iftALLA \J i N CANC4 LERIA opt 0 3