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Ordinanza — n. 21503/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on execution regarding unique criminal design as a factual matter not for execution judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by La Selva Gianluca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged an execution order concerning the 'uniqueness of criminal design,' arguing it should be reviewed by the execution judge. The court ruled that this evaluation is a matter of fact and logic, which falls outside the execution judge's scope, thus rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 641 c.p.p.: The evaluation of the uniqueness of criminal design is a factual matter subject to logical assessment, which the execution judge cannot review, rendering appeals on this ground inadmissible.

Parole chiave

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uniqueness of criminal design execution judge competence factual evaluation inadmissible appeal Italian criminal procedure reiterazione di reati penali concorso ideale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.
Art. 641 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SELVA GIANLUCA nato a CONVERSANO il 24/04/1992 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è, peraltro, oggetto di confutazione in termini di mero fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente France co Ce,ntofanti Mic le Bia ch) MCVAA DEPOSITATO IN CANC