Criminal execution appeal dismissed because prescription claims cannot be made during the trial phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the extinction of the crime due to prescription, but the court held that such declarations are exclusive to the execution phase and cannot be raised during the trial. Consequently, the court ruled that the appellant's request falls outside the judge's powers in the execution stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 676 cod. proc. pen.; The declaration of extinction of a crime due to prescription cannot be made in the execution phase if the cause arose during the trial proceedings, as only causes operating after the judgment becomes final may be declared in execution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCHIARULO FRANCESCO nato a NAPOLI il 02/03/1957 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, connessi e congiuntamente esaminabili, sono manifestamente infondati alla stregua del principio di diritto (Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, dep. 2016, Fioravanti, Rv. 266612-01), secondo cui non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente f Frances Centofanti Mic eleZ h DEPOSITATO IN CANCEL IA 03 GIU 20