Ordinanza — n. 21500/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO VINCENZO nato a POZZUOLI il 13/06/1973 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, tenuto anche conto del principio di diritto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine che, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso, non erano stato programmati all'atto della sua costituzione o dell'avvenuto ingresso dell'associato (da ultimo, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595-01);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21500/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595-01);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO VINCENZO nato a POZZUOLI il 13/06/1973 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, tenuto anche conto del principio di diritto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine che, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso, non erano stato programmati all'atto della sua costituzione o dell'avvenuto ingresso dell'associato (da ultimo, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595-01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Cons9,_i liere estensore Il Presidente Franct sco Qentofanti Mi hele Biachi , ils«, ‘di4gt 'extut' DEPOSITATO N CA FLLERIA oggi, O 3 G 2