Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21500/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21500/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO VINCENZO nato a POZZUOLI il 13/06/1973 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, tenuto anche conto del principio di diritto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine che, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso, non erano stato programmati all'atto della sua costituzione o dell'avvenuto ingresso dell'associato (da ultimo, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595-01);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21500/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595-01);

Parole chiave

Generato dall'IA
reato continuato concorso ideale reati connessi reiterazione di reati penali correità esclusione dal consorzio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO VINCENZO nato a POZZUOLI il 13/06/1973 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, tenuto anche conto del principio di diritto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine che, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso, non erano stato programmati all'atto della sua costituzione o dell'avvenuto ingresso dell'associato (da ultimo, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595-01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Cons9,_i liere estensore Il Presidente Franct sco Qentofanti Mi hele Biachi , ils«, ‘di4gt 'extut' DEPOSITATO N CA FLLERIA oggi, O 3 G 2