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Ordinanza — n. 21405/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order rejecting criminal continuability due to lack of unitary criminal program.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision to reject the request for criminal continuability. The execution judge found that the offenses, while similar in nature, were committed over a seven-month period with significant gaps where the defendant was arrested, indicating separate criminal deliberations rather than a single unitary plan. The appellant's arguments were deemed too generic and failed to provide specific evidence contradicting the judge's assessment of the temporal and behavioral discontinuity.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuability requires proof of a unitary criminal program with premeditated offenses, not merely the homogeneity of acts or their temporal proximity, as demonstrated by the execution judge's reasoned assessment of the specific circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuability unitary criminal program execution phase premeditation requirement temporal discontinuity inadmissible appeal judicial discretion condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MBOL nato il 08/11/1988 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, ricorrendo ad un apparato argomentativo completo e logico, perché il vincolo della continuazione non possa essere riconosciuto, rilevando, a tal fine, che, al di là dell'omogenea offensività delle violazioni di legge in asserita continuazione tra loro e della commissione dei fatti nell'ambito territoriale del comune di Torino, il rigetto dell'istanza difensiva è imposto dalla distribuzione delle condotte in un lasso temporale relativamente ampio e dall'essere stato l'agente, a seguito di ciascuno degli episodi ascrittigli, tratto in arresto, circostanza che ha ritenuto scarsamente compatibile con la riconduzione al medesimo disegno criminoso dei comportamenti posti in essere, di volta in volta, dopo avere riacquistato la libertà; che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente articola obiezioni di assoluta genericità, fondate sul richiamo ad indirizzi ermeneutici la cui, pur corretta, enunciazione non trova pendant nella concreta indicazione di elementi sintomatici della preventiva ed unitaria programmazione dei delitti de quibus agitur; che Fall, in altri termini, è autore di una censura tangibilmente aspecifica, in quanto incentrata sulla valorizzazione di profili che il giudice dell'esecuzione ha convenientemente esaminato, oltre che volta a confutare — senza enucleare specifici profili di illegittimità — le pertinenti argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba ritenersi la reciproca autonomia di deliberazioni criminose separate da un considerevole distacco temporale (non inferiore al mese e tale da impegnare, nel complesso, sette mesi) e che, pure aventi ad oggetto sostanza stupefacente della medesima natura, non presentano connotazioni — afferenti, ad esempio, alla costante presenza di determinati correi, all'identità dei cessionari o del punto di consegna della cocaina — tali da accreditare l'impostazione difensiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D4e CPy.ccio Ate