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Ordinanza — n. 21403/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses execution appeal seeking judicial review of criminal conviction qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21403/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the respondent to pay court costs and a fine. The appellant, Raffaele Siani, challenged an execution order after being convicted for trafficking veterinary substances, arguing he was wrongly convicted of human drug use. The court ruled that the execution phase strictly limits remedies to those in Article 673 of the Criminal Procedure Code, excluding re-evaluation of the criminal facts or legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 673 c.p.p.; Art. 73, 74 D.P.R. 309/1990: The execution phase of a criminal judgment is strictly limited to specific statutory remedies and does not permit a new evaluation of the criminal facts or a re-qualification of the legal offense.

Parole chiave

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criminal execution phase judicial finality principle legal qualification review Article 673 Criminal Procedure Code inadmissible appeal traffico grave di stupefacenti sanzioni penali dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 673 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
Art. 74 D.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANI RAFFAELE nato a CAVA DE TIRRENI il 06/12/1949 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di Raffaele Siani, volta alla revoca di sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per i reati sanzionati dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto che la richiesta difensiva è, in sostanza, volta ad una nuova valutazione del merito dell'addebito, non consentita in fase esecutiva; che, in effetti, Siani sostiene di essere rimasto vittima di un errore giudiziario, perché condannato per reati afferenti all'introduzione in Italia ed al commercio di sostanze, ketamina e somatotropina, destinate ad utilizzo veterinario, anziché all'assunzione da parte di esseri umani; che, tuttavia, il ricorrente, nel chiedere al giudice dell'esecuzione di «interpretare il giudicato al fine di verificare se effettivamente il fatto storico come descritto in contestazione fosse sussumibile alla fattispecie astratta ritenuta in sentenza o, piuttosto, alle diverse norme, connotate peraltro dal carattere di specialità, richiamate nel corpo dell'incidente di esecuzione...», sollecita, a ben vedere, la rivisitazione del formulato giudizio di penale responsabilità, sotto forma di differente qualificazione giuridica del fatto o, eventualmente, di difformità tra l'imputazione contestata e la sentenza, ovvero il compimento di un'operazione che il legislatore — in forza di scelta che, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore della stabilità delle decisioni giurisdizionali, non determina alcun irreparabile vulnus alle prerogative difensive e si sottrae, dunque, alla formulata denunzia di illegittimità costituzionale — ha espressamente escluso dal novero degli incombenti riservati alla fase esecutiva, nella quale la revoca della sentenza è ammessa nelle sole ipotesi tipizzate all'art.673 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Dy le ppuccio iffprimj: DEPOSITATO IN CA NC E L ERIA