Cassation court dismisses appeal against preventive surveillance absence due to failed doorbell response.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the respondent to pay procedural costs and a fine. The appellant, subject to special public security surveillance, was found absent during a night check after agents repeatedly rang the doorbell without response. The court rejected the claim that the doorbell malfunctioned, relying on established case law regarding the legitimacy of inferring unauthorized absence from such silence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27, comma 1, lett. a) n. 1, D.Lgs. 151/2001; Art. 1, comma 1, D.L. 153/2010: The failure to respond to repeated doorbell signals during a night control by public security agents constitutes sufficient evidence of unauthorized absence from the residence for preventive surveillance purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI DAVIDE nato a MILANO il 05/08/1971 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA J2( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non lasciare l'abitazione dopo le ore 21,00, è risultato assente ad un controllo effettuato alle ore 21,50; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Russi reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, a fronte di una motivazione esaustiva, il ricorrente si pone, infatti, in un'ottica di sterile confutazione, riproponendo la tesi secondo cui gli operanti sarebbero caduti in errore in ordine alla sua presenza in casa, che la Corte di appello ha smentito in ragione delle accurate modalità dell'espletato accertamento, che ha visto gli agenti suonare ripetutamente al citofono esterno dell'immobile e, non avendo avuto risposta, posizionare l'auto di servizio in modo tale da attirare, grazie all'attivazione di luci e dispositivi lampeggianti, l'attenzione degli eventuali occupanti dell'appartamento in cui il ricorrente avrebbe dovuto trovarsi; che la decisione impugnata si pone in linea con il condiviso indirizzo, formatosi nella distinta, ma affine, materia dell'evasione dagli arresti domiciliari, secondo cui l'allontanamento senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726); che, d'altro canto, il ricorrente non ha addotto alcun elemento a sostegno della tesi del malfunzionamento dell'impianto citofonico; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D4i, le Cp.uccio Fard,» i • 1)10J-40°- DEPOSITA