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Ordinanza — n. 21383/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21383/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI GRAZIANO nato a MANDURIA il 22/08/1993 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; P ì Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Graziano Bernardi è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione, due coltelli a serramanico di genere proibito, che si trovavano sul veicolo a bordo del quale egli fu fermato il 30 dicembre 2015; che, avuto riguardo, in primo luogo, alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, la Corte di appello ha logicamente tratto argomento dalla disponibilità, in capo all'odierno ricorrente, del mezzo sul quale i coltelli erano custoditi e ritenuto — con ragionamento parimenti ineccepibile e coerente con il principio secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21383/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; P ì Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Graziano Bernardi è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione, due coltelli a serramanico di genere proibito, che si trovavano sul veicolo a bordo del quale egli fu fermato il 30 dicembre 2015; che, avuto riguardo, in primo luogo, alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, la Corte di appello ha logicamente tratto argomento dalla disponibilità, in capo all'odierno ricorrente, del mezzo sul quale i coltelli erano custoditi e ritenuto — con ragionamento parimenti ineccepibile e coerente con il principio secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187;

Parole chiave

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reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici guida senza autorizzazione altri reati violazione grave delle norme della circolazione oggetto pericoloso momento del reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI GRAZIANO nato a MANDURIA il 22/08/1993 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; P ì Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Graziano Bernardi è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione, due coltelli a serramanico di genere proibito, che si trovavano sul veicolo a bordo del quale egli fu fermato il 30 dicembre 2015; che, avuto riguardo, in primo luogo, alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, la Corte di appello ha logicamente tratto argomento dalla disponibilità, in capo all'odierno ricorrente, del mezzo sul quale i coltelli erano custoditi e ritenuto — con ragionamento parimenti ineccepibile e coerente con il principio secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187;

Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007) — l'inattendibilità della tardiva giustificazione da lui offerta dopo avere omesso, nell'immediatezza, qualsivoglia spiegazione; che il termine massimo prescrizionale di cinque anni, decorrente dal 30 dicembre 2015, non era decorso al 22 gennaio 2021, data di emissione della sentenza impugnata, dovendosi tenere conto dei periodi di sospensione per complessivi 226 giorni; che analogamente incensurabile è la decisione impugnata nella parte in cui esclude, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo del fatto, commesso in orario notturno ed in zona nota per essere teatro di spaccio di sostanze stupefacenti ed avente ad oggetto due coltelli, la ricorrenza delle condizioni per applicare l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il ricorrente ha invocato senza, tuttavia, svolgere considerazioni di sorta in ordine all'illegittimità di una determinazione che costituisce fisiologica espressione della discrezionalità riservata al giudice del merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Da4le Gbuccìo Michel e DEPOSITATO IN C