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Ordinanza — n. 21381/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete interest and abstract factual corrections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought to annul a supervision order solely to correct factual inaccuracies regarding sentencing aggravations and disability recognition, which did not affect the decision's overall legality. The Court ruled that such corrections would yield no practical benefit and that the original decision could not influence future autonomous judicial actions.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The interest required for admissibility must be correlated to the primary and direct effects of the challenged provision, existing only if the grievance constitutes a more advantageous practical situation for the appellant through the elimination of the said provision.

Parole chiave

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procedural interest admissibility of appeal factual corrections concrete consequences procedural costs criminal supervision abstract grievances correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte
Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, Letorri
Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale
263538; Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO MAURIZIO nato a NOCERA INFERIORE il 15/05/1974 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; 4{. Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante» (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172;

Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538; Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685); che, nel caso di specie, il ricorso tende all'annullamento della decisione nell'esclusiva prospettiva della rettifica di taluni dati di fatto, dei quali si assume l'imprecisione — attinenti, rispettivamente: all'applicazione, in relazione al delitto di usura, dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.; alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; alla misura della riconosciuta invalidità — che non condizionano, per espressa ammissione del ricorrente, la complessiva legittimità del provvedimento impugnato; che, pertanto, raccoglimento dell'impugnazione non determinerebbe alcuna concreta conseguenza sul piano effettuale e si risolverebbe in affermazioni di portata meramente astratta; che, d'altro canto, la decisione impugnata non è suscettibile di influenzare quelle che, eventualmente, dovessero intervenire nella medesima materia, che la competente autorità giudiziaria potrà adottare, in piena autonomia, senza essere vincolata da indicazioni contenute in quella avverso la quale è stato proposto l'odierno ricorso ed affette, in tesi, dalle dedotte imprecisioni; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Da tele Cp,kccio NI•cheanp auoe DEPOSITATO IN CA CE