Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to procedural preclusion and lack of new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The applicant argued that recent jurisprudence required the court to examine the request on the merits rather than dismissing it as a mere repetition. However, the Court found that the applicant had previously failed to challenge the dismissal in 2019, and no subsequent legal changes invalidated the established preclusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 172 cod. pen.: The principle of preclusion bars the re-examination of a request already rejected in execution proceedings unless the legal framework has been fundamentally altered by a subsequent judicial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTE CARLO nato a ZEVIO il 07/05/1952 avverso l'ordinanza del 20/07/2021 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di Como, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di Carlo Fante ed intesa alla declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., delle pene a lui inflitti con sei sentenze e decreti penali di condanna, in quanto mera rìproposizione di analoga richiesta, già rigettata in sede esecutiva, con quattro distinti e successivi provvedimenti, in ragione della sussistenza della condizione ostativa rappresentata dallo status di recidivo dell'interessato; che Fante obietta, ancora con la memoria del 16 dicembre 2021, che l'istanza avrebbe dovuto essere esaminata, nel merito, anziché dichiarata inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in ragione del revirement giurisprudenziale, sopravvenuto rispetto alle decisioni sulle precedenti richieste (Sez.
U, n.20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), con il quale è stato affermato, in relazione alla distinta, ma affine, materia della prescrizione del reato, che la recidiva assume rilevanza solo se effettivamente applicata, mediante aumento della pena base o comparazione con circostanze attenuanti, e non anche quando, come accaduto nel caso di specie, dichiarata, implicitamente riconosciuta o, comunque, non esclusa; che il ricorso è manifestamente infondato, risultando dagli atti che Fante propose incidente di esecuzione, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione delle pene ai sensi dell'art. 172 cod. pen., il 27 maggio 2019, ovvero in epoca successiva all'arresto del massimo consesso nomofilattico, depositato il 15 maggio 2019, e non impugnò il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Como a fronte di un quadro normativo ed applicativo che, successivamente, non risulta essere stato innovato, così determinando — in forza del canone ermeneutico da lui invocato ed enunciato da Sez.
U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651 — il definitivo consolidamento della decisione de qua agitur e la preclusione all'ulteriore esame della questione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Da c ?Feci° Kchel ES. 01044 A- DEPOSITATO IN CAN E