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Ordinanza — n. 21379/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21379/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIFJA DRITAN nato il 20/11/1982 avverso la sentenza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA-~-vv4se-a-14e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 14 maggio 2021, il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Dritan Lifja la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di un anno e tre mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21379/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., a Dritan Lifja la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di un anno e tre mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Parole chiave

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infrazioni alla legge sugli stranieri motivo d'espulsione allontanamento in diritto degli stranieri espatrio illegale insufficiente allontanamento nonostante motivi di salute principio di non respingimento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Andrea Margotti, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIFJA DRITAN nato il 20/11/1982 avverso la sentenza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA-~-vv4se-a-14e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 14 maggio 2021, il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Dritan Lifja la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di un anno e tre mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Andrea Margotti, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per carenza dei prescritti requisiti materiale e psicologico; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Presidente Il Consigliere estensore M" helnatiii i tx f..)EPOSITATO 1N CANCE