Sentenza — n. 21375/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NERONI DOMENICO GIOVANNI nato a MESSINA il 15/12/1988 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la non manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; che, invero, il contestato reato ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sotto la rubrica «Violazioni al codice della strada», sanziona con l'arresto da sei mesi a tre anni la condotta di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale; che la fattispecie criminosa in contestazione si riferisce, invero, a persona già sottoposta a una misura di prevenzione personale, con provvedimento definitivo (in proposito, cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21375/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sotto la rubrica «Violazioni al codice della strada», sanziona con l'arresto da sei mesi a tre anni la condotta di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale; che la fattispecie criminosa in contestazione si riferisce, invero, a persona già sottoposta a una misura di prevenzione personale, con provvedimento definitivo (in proposito, cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NERONI DOMENICO GIOVANNI nato a MESSINA il 15/12/1988 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la non manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; che, invero, il contestato reato ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sotto la rubrica «Violazioni al codice della strada», sanziona con l'arresto da sei mesi a tre anni la condotta di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale; che la fattispecie criminosa in contestazione si riferisce, invero, a persona già sottoposta a una misura di prevenzione personale, con provvedimento definitivo (in proposito, cfr.
Sez. 1, n. 37238 del 30/05/2019, De Martino, non massimata), condizione la cui sussistenza Nerone contesta attraverso argomentazioni non peregrine, non essendo stata acquisita, in atti, la prova della definitività del decreto applicativo nei suoi confronti, della sorveglianza speciale; che, una volta sancita l'ammissibilità dell'impugnazione, con conseguente, rituale costituzione del rapporto processuale, non resta che prendere atto dell'integrale maturazione, a partire dalla commissione del fatto, risalente al 5 luglio 2016, e pur tenendo conto della sospensione ex lege dal 9 marzo all'il maggio 2020, del termine prescrizionale massimo di cinque anni;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D 9 97 u_9cio Mi heie i DEPOSITATO IN C A CELLERIA