Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21374/2022 — snpen Generato dall'IA

Illegal reentry appeal dismissed because expulsion execution occurred abroad under foreign authority, not Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the respondent to pay procedural costs and a fine. The respondent, previously expelled from Italy in 2018, was arrested in France in 2019 and expelled to Chile by French authorities rather than Italian ones. The court ruled that the statutory bar on reentry applies only when the expulsion is executed within Italy, which was not the case here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; The cause of inadmissibility for illegal reentry applies exclusively when the expulsion order is executed within Italian territory, excluding cases where foreign authorities execute the expulsion abroad.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal reentry expulsion execution foreign authority inadmissibility cause d.lgs 286/1998 allontanamento uscita illegale dal paese allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORA CLAVERIA VICTOR SANDRO nato il 28/08/1970 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; P2 Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, già espulso dal territorio nazionale in forza di provvedimento del 22 febbraio 2018, ha fatto illegale reingresso in Italia, a bordo di un bus e tramite la frontiera di Ventimiglia, il 31 luglio 2019; che i tre motivi di ricorso vertono, tutti, intorno all'applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il caso di avvenuta esecuzione del provvedimento di espulsione che, ha debitamente chiarito la Corte di appello, concerne i reati sanzionati dai precedenti commi dell'art. 14 e non anche quello, contestato all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 13, di reingresso illegale; che, peraltro, Mora Claveria, a seguito delVarresto dell'i agosto 2019, venne respinto alla frontiera ed espulso verso il Cile, paese del quale egli è cittadino, in forza di provvedimento di espulsione emesso dalle autorità francesi anziché da quelle italiane; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente DAie c4uceio litttA.Xn DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 01