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Ordinanza — n. 21372/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petition was personally signed by the accused instead of a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21372/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the accused, violating mandatory procedural rules requiring a registered defense lawyer. The petitioner argued for the appeal's validity, but the court emphasized that Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure strictly mandate lawyer representation for appeals. Consequently, the petition was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if presented personally by the accused instead of being signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible petition defense lawyer requirement procedural violation Court of Cassation difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA GIUSEPPE ALEX nato a CASTELVETRANO il 08/05/1998 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Drnale /Riccio DEPOSITATO IN 5, ER1A 2022 oggi,