Ordinanza — n. 21371/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZINI GIANCARLO nato a ORZIVECCHI il 11/05/1954 avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, tratto a giudizio e condannato per il reato sanzionato dall'art. 660 cod. pen., per avere telefonicamente molestato, tra il 10 ed il 30 luglio 2016, tale Alessandria Galliani, eccepisce, con il primo motivo, l'illegittimità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui lo individua quale utilizzatore dell'utenza dalla quale sono partite, nell'arco di circa venti giorni, settantasette telefonate «mute»; che, tuttavia, il Tribunale ha spiegato, in modo ineccepibile, come, in assenza di diversi elementi, l'intestazione dell'utenza all'imputato (il quale, peraltro, non ha inteso fornire, sul punto, ulteriori informazioni) costituisce dato senz'altro idoneo ad individuare l'autore della condotta molesta; che parimenti congruo è il percorso argomentativo sotteso al diniego della sospensione condizionale della pena, connesso alla mitezza della sanzione, esclusivamente pecuniaria, la cui effettiva applicazione è stata ritenuta funzionale al raggiungimento di obiettivi di prevenzione speciale, non potendosi, invece, altrimenti formulare una positiva prognosi sul comportamento dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 660 cod. pen; Ordinanza — n. 21371/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen., per avere telefonicamente molestato, tra il 10 ed il 30 luglio 2016, tale Alessandria Galliani, eccepisce, con il primo motivo, l'illegittimità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui lo individua quale utilizzatore dell'utenza dalla quale sono partite, nell'arco di circa venti giorni, settantasette telefonate «mute»; che, tuttavia, il Tribunale ha spiegato, in modo ineccepibile, come, in assenza di diversi elementi, l'intestazione dell'utenza all'imputato (il quale, peraltro, non ha inteso fornire, sul punto, ulteriori informazioni) costituisce dato senz'altro idoneo ad individuare l'autore della condotta molesta; che parimenti congruo è il percorso argomentativo sotteso al diniego della sospensione condizionale della pena, connesso alla mitezza della sanzione, esclusivamente pecuniaria, la cui effettiva applicazione è stata ritenuta funzionale al raggiungimento di obiettivi di prevenzione speciale, non potendosi, invece, altrimenti formulare una positiva prognosi sul comportamento dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZINI GIANCARLO nato a ORZIVECCHI il 11/05/1954 avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, tratto a giudizio e condannato per il reato sanzionato dall'art. 660 cod. pen., per avere telefonicamente molestato, tra il 10 ed il 30 luglio 2016, tale Alessandria Galliani, eccepisce, con il primo motivo, l'illegittimità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui lo individua quale utilizzatore dell'utenza dalla quale sono partite, nell'arco di circa venti giorni, settantasette telefonate «mute»; che, tuttavia, il Tribunale ha spiegato, in modo ineccepibile, come, in assenza di diversi elementi, l'intestazione dell'utenza all'imputato (il quale, peraltro, non ha inteso fornire, sul punto, ulteriori informazioni) costituisce dato senz'altro idoneo ad individuare l'autore della condotta molesta; che parimenti congruo è il percorso argomentativo sotteso al diniego della sospensione condizionale della pena, connesso alla mitezza della sanzione, esclusivamente pecuniaria, la cui effettiva applicazione è stata ritenuta funzionale al raggiungimento di obiettivi di prevenzione speciale, non potendosi, invece, altrimenti formulare una positiva prognosi sul comportamento dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D pieletpuccio MFAMIR L DEPOSITATO IN CANCELLERIA