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Ordinanza — n. 21368/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21368/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORMEZZANO MASSIMO nato a BIELLA il 25/08/1966 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Massimo Ormezzano è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione, un coltello di manifattura artigianale con lama in acciaio liscia e seghettata, della lunghezza di tredici cm, che egli deteneva in occasione del controllo al quale fu sottoposto in Biella il 19 ottobre 2016; che, avuto riguardo, in primo luogo, alla dedotta lieve entità del fatto, è generalmente condiviso l'orientamento secondo cui «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo„ che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195); che, nella fattispecie, la Corte di appello ha tenuto conto della elevata potenzialità offensiva del coltello, connessa anche alla lunghezza della lama, e delle modalità del fatto, compiuto, in palese stato di agitazione, in orario notturno e mettendo in mostra lo strumento in presenza di terzi; che, al cospetto di un ordito motivazionale coerente con le risultanze istruttorie e privo di apprezzabili deficit sul piano logico, il ricorrente pone l'accento su circostanze — l'atteggiamento, composto, da lui tenuto all'arrivo delle forze dell'ordine, provocato da una donna, intimorita dal suo contegno, e la dedotta destinazione del coltello a fini alimentari — che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato, ribadendo la rilevanza penale della condotta in contestazione e la sua non mininnale offensività; che l'esclusione della lieve entità del fatto preclude in radice l'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 21368/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo„ che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195); che, nella fattispecie, la Corte di appello ha tenuto conto della elevata potenzialità offensiva del coltello, connessa anche alla lunghezza della lama, e delle modalità del fatto, compiuto, in palese stato di agitazione, in orario notturno e mettendo in mostra lo strumento in presenza di terzi; che, al cospetto di un ordito motivazionale coerente con le risultanze istruttorie e privo di apprezzabili deficit sul piano logico, il ricorrente pone l'accento su circostanze — l'atteggiamento, composto, da lui tenuto all'arrivo delle forze dell'ordine, provocato da una donna, intimorita dal suo contegno, e la dedotta destinazione del coltello a fini alimentari — che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato, ribadendo la rilevanza penale della condotta in contestazione e la sua non mininnale offensività; che l'esclusione della lieve entità del fatto preclude in radice l'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242;

Parole chiave

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porto abusivo di armi oggetto pericoloso infrazione alla legge sulle armi arma personale minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORMEZZANO MASSIMO nato a BIELLA il 25/08/1966 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Massimo Ormezzano è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione, un coltello di manifattura artigianale con lama in acciaio liscia e seghettata, della lunghezza di tredici cm, che egli deteneva in occasione del controllo al quale fu sottoposto in Biella il 19 ottobre 2016; che, avuto riguardo, in primo luogo, alla dedotta lieve entità del fatto, è generalmente condiviso l'orientamento secondo cui «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo„ che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195); che, nella fattispecie, la Corte di appello ha tenuto conto della elevata potenzialità offensiva del coltello, connessa anche alla lunghezza della lama, e delle modalità del fatto, compiuto, in palese stato di agitazione, in orario notturno e mettendo in mostra lo strumento in presenza di terzi; che, al cospetto di un ordito motivazionale coerente con le risultanze istruttorie e privo di apprezzabili deficit sul piano logico, il ricorrente pone l'accento su circostanze — l'atteggiamento, composto, da lui tenuto all'arrivo delle forze dell'ordine, provocato da una donna, intimorita dal suo contegno, e la dedotta destinazione del coltello a fini alimentari — che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato, ribadendo la rilevanza penale della condotta in contestazione e la sua non mininnale offensività; che l'esclusione della lieve entità del fatto preclude in radice l'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242;

Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Da itle Txrccio M cheliatneuti. DEPOSITATO IN CANr LLERIA O 1 G 2