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Ordinanza — n. 21367/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to formal withdrawal by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the litigation on January 25, 2022. The lower court's order of June 23, 2021, was the subject of this withdrawn challenge. Consequently, the court ruled the appeal void and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible and subject to cost sanctions when the appellant formally renounces the litigation.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal inadmissibility of recourse procedural costs award Cassa delle ammende renunciation of litigation rinuncia alle prestazioni d'assicurazione abbandono definitivo del procedimento conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00.
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAINETTI GIANCARLO nato a ASTI il 09/06/1975 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il 25 gennaio 2022 è pervenuta presso la Cancelleria della Corte di cassazione dichiarazione, sottoscritta sia dal ricorrente che dal suo difensore, con la quale viene ritualmente formalizzata espressa rinunzia all'impugnazione; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Da/2311 /pRidecio M' heltribm j1/4: DEPOSITATO IN CA LLERIAaggi, IL CANCELLI