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Ordinanza — n. 21366/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21366/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21366/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TIRINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/06/1970 TIRINO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/04/1964 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'unico motivo di ricorso attiene alla determinazione della pena da parte del giudice del rinvio, che si assume essere avvenuta in violazione del divieto dì reformatio in peius; che la Corte di appello, preso atto della riqualificazione del fatto, operata dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, nel reato di tentato furto aggravato anziché di quello di tentato furto in abitazione aggravato, ha determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale, applicabile ratione temporis, di un anno di reclusione e 103 euro di multa, cioè — al lordo della riduzione per il tentativo, fissata in un terzo — in due anni e tre mesi di reclusione e 315 euro di multa, la ha, quindi, ridotta ex art. 56 cod. pen. ad un anno e sei mesi di reclusione e 210 euro di multa, aumentata per la recidiva nella misura di sei mesi di reclusione e 90 euro di multa e, infine, ridotta di un terzo per il rito; che, così facendo, il giudice del rinvio è pervenuto ad una pena finale inferiore a quella stabilita con la sentenza annullata, muovendo da una pena base più bassa, in termini assoluti, rispetto a quella, di tre anni di reclusione e 315 euro di multa, fissata con la prima sentenza di appello, ancorché superiore al minimo edittale del reato ritenuto dalla Corte di cassazione, ed applicando identico aumento per la recidiva; che la sequenza delle operazioni compiute non determina, a dispetto di quanto obiettato, ancora con la memoria dell'Il gennaio 2022, dai ricorrenti, violazione del divieto di reformatio in peius, dovendosi avere riguardo al trattamento sanzionatorio, nel suo risultato finale e nelle sue componenti, ma non anche al rispetto, a seguito della qualificazione del fatto in reato meno grave di quello in origine contestato, della commisurazione della sanzione al minimo edittale, operata con la prima sentenza di appello e non anche con la seconda; che, al riguardo, è invero pacifico, presso la giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui non viola il divieto di reformatio in ,oeius il giudice di appello che, a seguito della riqualificazione del fatto contestato in reato grave di quello addebitato, non confermi la pena già quantificata nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840;

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 21366/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56 cod. pen. ad un anno e sei mesi di reclusione e 210 euro di multa, aumentata per la recidiva nella misura di sei mesi di reclusione e 90 euro di multa e, infine, ridotta di un terzo per il rito; che, così facendo, il giudice del rinvio è pervenuto ad una pena finale inferiore a quella stabilita con la sentenza annullata, muovendo da una pena base più bassa, in termini assoluti, rispetto a quella, di tre anni di reclusione e 315 euro di multa, fissata con la prima sentenza di appello, ancorché superiore al minimo edittale del reato ritenuto dalla Corte di cassazione, ed applicando identico aumento per la recidiva; che la sequenza delle operazioni compiute non determina, a dispetto di quanto obiettato, ancora con la memoria dell'Il gennaio 2022, dai ricorrenti, violazione del divieto di reformatio in peius, dovendosi avere riguardo al trattamento sanzionatorio, nel suo risultato finale e nelle sue componenti, ma non anche al rispetto, a seguito della qualificazione del fatto in reato meno grave di quello in origine contestato, della commisurazione della sanzione al minimo edittale, operata con la prima sentenza di appello e non anche con la seconda; che, al riguardo, è invero pacifico, presso la giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui non viola il divieto di reformatio in ,oeius il giudice di appello che, a seguito della riqualificazione del fatto contestato in reato grave di quello addebitato, non confermi la pena già quantificata nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840;

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena peggioramento di uno stato anteriore revisione della sentenza penale formazione di una pena complessiva controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TIRINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/06/1970 TIRINO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/04/1964 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'unico motivo di ricorso attiene alla determinazione della pena da parte del giudice del rinvio, che si assume essere avvenuta in violazione del divieto dì reformatio in peius; che la Corte di appello, preso atto della riqualificazione del fatto, operata dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, nel reato di tentato furto aggravato anziché di quello di tentato furto in abitazione aggravato, ha determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale, applicabile ratione temporis, di un anno di reclusione e 103 euro di multa, cioè — al lordo della riduzione per il tentativo, fissata in un terzo — in due anni e tre mesi di reclusione e 315 euro di multa, la ha, quindi, ridotta ex art. 56 cod. pen. ad un anno e sei mesi di reclusione e 210 euro di multa, aumentata per la recidiva nella misura di sei mesi di reclusione e 90 euro di multa e, infine, ridotta di un terzo per il rito; che, così facendo, il giudice del rinvio è pervenuto ad una pena finale inferiore a quella stabilita con la sentenza annullata, muovendo da una pena base più bassa, in termini assoluti, rispetto a quella, di tre anni di reclusione e 315 euro di multa, fissata con la prima sentenza di appello, ancorché superiore al minimo edittale del reato ritenuto dalla Corte di cassazione, ed applicando identico aumento per la recidiva; che la sequenza delle operazioni compiute non determina, a dispetto di quanto obiettato, ancora con la memoria dell'Il gennaio 2022, dai ricorrenti, violazione del divieto di reformatio in peius, dovendosi avere riguardo al trattamento sanzionatorio, nel suo risultato finale e nelle sue componenti, ma non anche al rispetto, a seguito della qualificazione del fatto in reato meno grave di quello in origine contestato, della commisurazione della sanzione al minimo edittale, operata con la prima sentenza di appello e non anche con la seconda; che, al riguardo, è invero pacifico, presso la giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui non viola il divieto di reformatio in ,oeius il giudice di appello che, a seguito della riqualificazione del fatto contestato in reato grave di quello addebitato, non confermi la pena già quantificata nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840;

Sez. 3, n. 39448 del 10/01/2017, Cozzolino, Rv. 272500; Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv. 270667); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Dagle tuccio M.chelAnpitoà. DEPOSITATO IN CA