Ordinanza — n. 21365/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO GIUSEPPE nato a ACERRA il 20/11/1938 avverso il decreto del 29/09/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLIdat-e-~e-a-HeTtrFti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; f),t Visti gli atti ed il decreto impugnato; rilevato che dal certificato del DAP in atti risulta che il ricorrente è deceduto il 12 luglio 2011; che, per giurisprudenza conforme, «La morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende inammissibile l'impugnazione ed esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende» (Sez. 1, n. 42313 del 11/11/2010, Di Marco, Rv. 249026);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21365/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdat-e-~e-a-HeTtrFti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; f),t Visti gli atti ed il decreto impugnato; rilevato che dal certificato del DAP in atti risulta che il ricorrente è deceduto il 12 luglio 2011; che, per giurisprudenza conforme, «La morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende inammissibile l'impugnazione ed esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende» (Sez. 1, n. 42313 del 11/11/2010, Di Marco, Rv. 249026);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO GIUSEPPE nato a ACERRA il 20/11/1938 avverso il decreto del 29/09/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLIdat-e-~e-a-HeTtrFti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; f),t Visti gli atti ed il decreto impugnato; rilevato che dal certificato del DAP in atti risulta che il ricorrente è deceduto il 12 luglio 2011; che, per giurisprudenza conforme, «La morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende inammissibile l'impugnazione ed esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende» (Sez. 1, n. 42313 del 11/11/2010, Di Marco, Rv. 249026);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Da,A y èle ppuccio 'che= rgutA ))44 /20 IN CANC LLERIA oggi, O 1 GIU