Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21363/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to insufficient factual challenge and lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21363/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's fact-finding by citing a missing piece of evidence that was never formally proposed in the appellate proceedings. The court ruled that this generic argument failed to sufficiently contest the credibility of the witnesses or the intrinsic reliability of the narrative without specific, punctual objections.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must challenge factual findings with specific, punctual objections supported by evidence; generic denials of credibility or references to unproposed evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual reconstruction credibility assessment procedural defect missing evidence attendibilità dei testimoni capacità di stare in giudizio verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COENDA ENRICO ANDREA nato a RIVAROLO CANAVESE il 20/10/1968 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Coenda avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso, con una indicazione nominale eccentrica ( la mancata assunzione di una prova decisiva ecerittra., addotta con il primo motivo ma mai prospettata in appello) introduce censure dirette a contestare la ricostruzione del fatto siccome non adeguatamente supportata da adeguati elementi probatori senza mettere in discussione con la dovuta puntualità il giudizio di credibilità soggettiva delle persone offese e di attendibilità intrinseca del relativo narrato, sul quale riposa la decisione gravata, solo genericamente contraddetto (con il secondo motivo di ricorso) sulla base di una indicazione argomentativa evidentemente insufficiente (la sola costituzione di parte civile operata dalle stesse); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il PrO dente Benedetto Paternò Raddusa Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CANI Oggi O , . 1 GI