Italian court dismisses appeal as inadmissible due to insufficient factual challenge and lack of specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's fact-finding by citing a missing piece of evidence that was never formally proposed in the appellate proceedings. The court ruled that this generic argument failed to sufficiently contest the credibility of the witnesses or the intrinsic reliability of the narrative without specific, punctual objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must challenge factual findings with specific, punctual objections supported by evidence; generic denials of credibility or references to unproposed evidence render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COENDA ENRICO ANDREA nato a RIVAROLO CANAVESE il 20/10/1968 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Coenda avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso, con una indicazione nominale eccentrica ( la mancata assunzione di una prova decisiva ecerittra., addotta con il primo motivo ma mai prospettata in appello) introduce censure dirette a contestare la ricostruzione del fatto siccome non adeguatamente supportata da adeguati elementi probatori senza mettere in discussione con la dovuta puntualità il giudizio di credibilità soggettiva delle persone offese e di attendibilità intrinseca del relativo narrato, sul quale riposa la decisione gravata, solo genericamente contraddetto (con il secondo motivo di ricorso) sulla base di una indicazione argomentativa evidentemente insufficiente (la sola costituzione di parte civile operata dalle stesse); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il PrO dente Benedetto Paternò Raddusa Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CANI Oggi O , . 1 GI