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Ordinanza — n. 21361/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's unargued waiver of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nenaj Aleksander inadmissible because the appellant waived the right to pursue the objection without providing any justification. The court noted that while such a waiver might sometimes indicate a lack of standing, it does not alter the procedural consequence of the abandonment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant waives the right to pursue the objection without argument, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of appeal rights unargued abandonment of objection court costs and fines procedural dismissal Cassazione abbandono del procedimento penale revoca dell'opposizione inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NENAJ ALEKSANDER nato il 04/12/1977 avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nenat Aleksander avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente ha rinunziato all'impugnazione; rilevato che alla inammissibilità- laddove come nella specie la rinunzia, non altrimenti argomentata, sia espressione della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente, a mantenere in vita l'impugnazione- conseguono comunque le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre)idente Benedetto Paternò Raddusa Giorg 4 Fidelbo ^ DEPOSITATO IN CANC LER1A • 0 1 6111 IL