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Ordinanza — n. 21359/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and insufficient grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because all grounds failed to meet the strict requirements for review at the level of legality. The appellant's arguments consisted of mere factual complaints regarding the conviction and sentencing, which did not challenge the essence of the case as reconstructed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on errors of law, not mere factual complaints or dissatisfaction with the sentencing, as the latter do not justify a review of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints errors of law requirement sentencing review limitations procedural costs award attenuazione della pena aggravamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDALA ROBERTO nato a PALERMO il 02/08/1968 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Mandalà avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: costituiti da mere doglianze in punto di fatto (primo motivo di ricorso) che non mettono in discussione l'essenza della vicenda a giudizio siccome ricostruita dai giudici del merito, incontrovertibilmente destinata a rientrare, per il tenore dell'intimidazione resa e dei contegni violenti realizzati e per la finalizzazione degli stessi, nell'alveo della fattispecie incriminatrice privilegiata dalla Corte territoriale in via di riqualificazione; afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( con riguardo al secondo motivo di ricorso, diretto a contestare il mancato riconoscimento delle generiche a fronte del puntuale riferimento ai precedenti dell'imputato che ne motivavano il diniego); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. P Il Consigliere estensore Il Pr sidente Benedetto Paternò Raddusa Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,