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Ordinanza — n. 21358/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating already examined facts without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sante Spinelli inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the facts and rejected the defendant's arguments regarding intent based on clear evidence. The appellate court's arguments were deemed generic and lacked factual support, merely repeating issues already resolved by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats facts and legal arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds or evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of examined facts lack of new legal grounds generic defensive arguments Court of Cassazione procedure prova del dolo violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro circonvenzione illecita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SANTE nato a PESCARA il 12/10/1991 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; h letto il ricorso proposto nell'interesse di Sante Spinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attraverso una generica deduzione riproduce di profili di censura ( legati al dolo) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce del tenore inequivoco della condotta, non contestata sul piano della logica ricostruzione operata dai giudici del merito, e della marcata inconsistenza degli argomenti difensivi prospettati, sforniti di qualsivoglia appiglio fattuale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre idente Benedetto Paternò Raddusa Giong ) Fidelbo DEPOSITATO IN CANC LERIA uqysg, 03g1, O 1 GIU 'I