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Ordinanza — n. 21356/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because confiscation applied only to drugs, not the seized cash funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appeal filed by Giuseppe Vaccalluzzo against the preliminary judge's ruling was declared inadmissible by the Court of Cassation. The court found the appeal based on a manifestly unfounded premise regarding the ability to challenge the decision concerning the seized funds. The court ruled that the confiscation order applied exclusively to the drugs to be destroyed, explicitly excluding the monetary amounts from the confiscation scope.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The court established that an appeal challenging a confiscation decision is inadmissible if the decision clearly limits confiscation to specific contraband items, thereby excluding other seized assets like cash from the punitive measure.

Parole chiave

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confiscation scope seized funds drug contraband manifestly unfounded inadmissible appeal procedural bar sequestro denaro contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO GIUSEPPE nato a CATANIA il 09/07/1964 avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdate-awise-a+~ udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Vaccalkizzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria trasmessa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un presupposto manifestamente inconferente, quello della possibilità di impugnare la decisione gravata, resa ai sensi dell'art. 444 cpp, avuto riguardo alla disposta confisca siccome riferita anche alle somme di denaro sottoposte a sequestro, rinvenute nella disponibilità del ricorrente, dato, questo, per contro immediatamente smentito dal portato della sentenza impugnata laddove si chiarisce senza incertezze che la confisca disposta riguardava unicamente beni sottoposti a sequestro da distruggere in seguito all'abiezione così da inerire, essenzialmente, allo stupefacente e non agli importi sequestrati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle .ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Rei; dente Benedetto Paternò Raddusa Giorio Fidelbo DEPOSITATO !N C:ANCE o i 61