Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to non-allowed grounds and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Chilletti, Marino, and Bushi Deivitt inadmissible. The court ruled that the arguments relied on grounds not permitted in cassation proceedings, specifically citing mere factual grievances and generic lack of motivation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on mere factual complaints or generic arguments lacking specific logical vices are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHILETTI ELISA nato a MODENA il 07/07/1987 MARINO ANTONINO nato a BOLOGNA il 29/12/1986 BUSHI DEIVIT nato il 31/08/1996 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — letti i ricorsi proposti nell'interesse di Bushi Deivitle e Elisa Chiltetti (con un unico atto) e Marino Antonino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il primo motivo del ricorso prospettato nell'interesse dalla sola Chilletti è costituito da mere doglianze in punto di fatto perchè si fonda non su effettivi vizi logici della motivazione bensì su una ricostruzione alternativa della relativa 'vicenda in fatto attraverso una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto ancora che il secondo motivo di ricorso addotto nell'interesse di entrambi i ricorrenti sopra citati è manifestamente infondato attesa l'ineccepibilità della motivazione spesa in relazione alla contestata aggravante ex art. 80 comma 2 TUS; ritenuto che in relazione alle generiche non riconosciute al Bushi Deivit il difetto di motivazione addotto dal ricorso risulta superato dalla genetica inammissibilità del relativo rilievo articolato con il gravame di merito, del tutto generico e aspecifico rispetto alla indicazioni argomentative, sintetiche ma immediate, spese dalla sentenza di primo grado nel puntualizzare le ragioni di distinzione della posizione del detto imputato rispetto alla concorrente Chilletti ( pagina 9 sentenza di primo grado); ritenuta la manifesta infondatezza delle prospettazioni sottese al ricorso del Marino, nel caso immediatamente travolte, sia in relazione alla destinazione allo spaccio della sostanza acquistata dagli altri due ricorrenti e rinvenuta nella sua diponibilità sia in ordine alla negata configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 TUS, dal rilievo inferenziale di valenza oggettiva da assegnare all'estremo e per forza di cose significativo rilievo ponderale della sostanza stessa (in relazione al principio attivo ed al relativo controvalore commerciale puntualmente dettagliati anche dalla sentenza di primo grado, pag. 7); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilt ricorst e condanna i ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr 'dente Benedetto Paternò Raddusa Giorgi1 Fidelbo DEPOSITATO IN CAN