Ordinanza — n. 21353/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIDI ABDELOUAHAD nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelouahad Manidi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fionda su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, pagina 2, capoversi dal primo al quinto in relazione alla destinazione allo spaccio finalità e capoverso sei in relazione alla aggravante ex art. 61 n. 2 cp), argomenti peraltro rimasti estranei a critiche specifiche e dettagliate rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21353/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 2 cp), argomenti peraltro rimasti estranei a critiche specifiche e dettagliate rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIDI ABDELOUAHAD nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelouahad Manidi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fionda su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, pagina 2, capoversi dal primo al quinto in relazione alla destinazione allo spaccio finalità e capoverso sei in relazione alla aggravante ex art. 61 n. 2 cp), argomenti peraltro rimasti estranei a critiche specifiche e dettagliate rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre [dente Benedetto Paternò Raddusa Gior ) Fide