Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21349/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21349/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARIELLO CARMINE nato a MADDALONI il 20/09/1982 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Passarello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non !sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché prospettati per la prima in sede di legittimità (tutti quelli diversi dalla qualificazione del fatto ai sensi cd1 comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'unico prospettato in appello su temi diversi da quelli afferenti il trattamento sanzionatorio), sia perché aspecifici rispetto al motivare reso dalla Corte territoriale sull'unico terna utilmente prospettabile in questa sede (per l'appunto quello della veste giuridica da dare al fatto), avendo la Corte del merito compiutamente qualificato la condotta alla luce di una sinergica valutazione di tutti gli elementi considerati dalla fattispecie rivendicata dalla difesa e dando particolare e coerente rilievo alle modalità e ai mezzi dell'azione, coerentemente letti, alla luce del fatto cristallizzato dalla sentenza appellata, in termini di immediata professionalità dell'agire, indicativa dello stabile inserimento del ricorrente in un più ampio contesto criminale, cosi da smentire radicalmente l'assunto difensivo quanto alla occasionalità delle cessioni contestate rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21349/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'unico prospettato in appello su temi diversi da quelli afferenti il trattamento sanzionatorio), sia perché aspecifici rispetto al motivare reso dalla Corte territoriale sull'unico terna utilmente prospettabile in questa sede (per l'appunto quello della veste giuridica da dare al fatto), avendo la Corte del merito compiutamente qualificato la condotta alla luce di una sinergica valutazione di tutti gli elementi considerati dalla fattispecie rivendicata dalla difesa e dando particolare e coerente rilievo alle modalità e ai mezzi dell'azione, coerentemente letti, alla luce del fatto cristallizzato dalla sentenza appellata, in termini di immediata professionalità dell'agire, indicativa dello stabile inserimento del ricorrente in un più ampio contesto criminale, cosi da smentire radicalmente l'assunto difensivo quanto alla occasionalità delle cessioni contestate rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti attività criminosa dipendenza da sostanze stupefacenti azione penale atto sessuale con un detenuto permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARIELLO CARMINE nato a MADDALONI il 20/09/1982 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Passarello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non !sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché prospettati per la prima in sede di legittimità (tutti quelli diversi dalla qualificazione del fatto ai sensi cd1 comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'unico prospettato in appello su temi diversi da quelli afferenti il trattamento sanzionatorio), sia perché aspecifici rispetto al motivare reso dalla Corte territoriale sull'unico terna utilmente prospettabile in questa sede (per l'appunto quello della veste giuridica da dare al fatto), avendo la Corte del merito compiutamente qualificato la condotta alla luce di una sinergica valutazione di tutti gli elementi considerati dalla fattispecie rivendicata dalla difesa e dando particolare e coerente rilievo alle modalità e ai mezzi dell'azione, coerentemente letti, alla luce del fatto cristallizzato dalla sentenza appellata, in termini di immediata professionalità dell'agire, indicativa dello stabile inserimento del ricorrente in un più ampio contesto criminale, cosi da smentire radicalmente l'assunto difensivo quanto alla occasionalità delle cessioni contestate rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr dente Benedetto Patet .<1tusa , Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CANCEL E 0 l GIU