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Ordinanza — n. 21348/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to unauthorized attorney signature and generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeals filed by Salvatore Polverino inadmissible. The first appeal was rejected because it was signed by an attorney not authorized to practice in final instance proceedings, while the second was dismissed for being too generic in its claim of insufficient motivation regarding non-punishment grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if signed by an unauthorized attorney or if they fail to substantiate specific grounds of non-punishment when challenging only the sanction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unauthorized attorney signature lack of specific motivation final instance proceedings procedural costs and fine sanzione disciplinare dell'avvocato motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLVERINO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/07/1991 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Salvatore Polverino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello sottoscritto dall'avvocato Aruta, proviene da un avvocato non abilitato al patrocinio in sede di legittimità mentre quello a firma dell'avvocato Domenico Dello Iacono perché, peraltro genericamente, adduce un asserito difetto di motivazione quanto ad un imprecisato mancato accertamento di cause di non punibilità non altrimenti indicate a fronte di un gravame di merito con il quale si metteva in discussione unicamente il trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Gio ) Fidelbo DEPOSITATO IN C c'ELLER1A 01 G 22 &gg,, IL